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Regolamento di disciplina

Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ART. 1 – COMUNITÀ SCOLASTICA
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del senso di responsabilità e della autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
ART. 2 – DIRITTI DEGLI STUDENTI
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare tematiche liberamente scelte e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre il diritto che, nel contesto della classe, la valutazione sia trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, su una base di completa reciprocità. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo di qualità;
b. offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con Handicap;
e. la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
ART. 3 – DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità.
ART. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’ART 3 e al Patto di Corresponsabilità configurano
mancanze disciplinari. In particolare costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
a) Non rispetto delle consegne a casa
b) Non rispetto delle consegne a scuola
c) Mancanza del materiale didattico occorrente
d) Disturbo delle attività didattiche
e) Ritardi
f) Assenze non giustificate
g) Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi durante le lezioni
h) Linguaggio irriguardoso e offensivo verso altri
i) Sporcare l’ambiente scolastico
j) Danneggiare materiali, arredi e strutture
k) Violenze psicologiche verso gli altri e minacce
l) Violenze fisiche verso gli altri
m) Reati e compromissione dell’incolumità delle persone
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’ ART. 6 valutano l’opportunità di irrogare le
sanzioni di cui all’ART. 5
ART. 5 – SANZIONI
a) Richiamo verbale
b) Consegna da svolgere a casa
c) Consegna da svolgere a scuola
d) Ammonizione scritta sul registro di classe
e) Sequestro del telefonino (privo della sim card, che viene restituita al possessore del cellulare) o
di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna del cellulare alla famiglia
f) Esclusione dalle attività di ampliamento dell’offerta formativa che si svolgono fuori dalla scuola
(viaggi di istruzione, stages, ecc….)
g) Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni
h) Allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni
i) Allontanamento dalla scuola con esclusione
dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi
j) Per le mancanze di cui all’ART. 4 lettere i) e l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli
ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.
ART. 6 – ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI
1. Il Dirigente Scolastico e il singolo docente possono irrogare le sanzioni di cui all’ART. 5 dalla lett.
a) alla lett. e ).
2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’ART. 5 lett. f), g).
3. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'Art. 5 lett. h) e i).
ART. 7 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. In ogni caso, sarà offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del
Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.
ART. 8 – ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nei termini dei 10 giorni
2. Dell’Organo di garanzia fanno parte:
a. Il Dirigente scolastico
b. Un docente designato dal Consiglio di Istituto;
c. Il Coordinatore della classe;
d. Uno studente, designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno;
e. Uno genitore, designato dal Consiglio di Istituto nel proprio seno. È presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica 3 anni.
Nel caso si debba decidere su una mancanza disciplinare commessa dallo studente componente dell’organo
o figlio del genitore che ne fa parte, il Consiglio di Istituto designa, solo per quella circostanza, un membro supplente.
Non è consentito astenersi nella votazione finale sulla sanzione da irrogare. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Lo studente ed il genitore che non facciano più parte del Consiglio di Istituto decadono anche dall’organo di
garanzia e vengono surrogati dal Consiglio stesso nella prima seduta utile.
3. L’Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della Scuola o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Licenza

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